Disposizioni in merito all'attività venatoria di selezione
1) A far data dal 4 marzo 2021 è consentito, sia in situazione di scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd zona arancione) che di massima gravità e da unlivello di rischio alto (cd zona rossa), lo svolgimento dell’attività venatoria di selezione ed alle attività dicensimento ad essa connessa, per le motivazioni in premessa esplicitate, con le seguenti modalità:
a.nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
b.nell’ATC di residenza venatoria;
c.nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversida quello di residenza, domicilio o abitazione;
d.nei distretti di iscrizione per il prelievo degliungulati anche situati in comuni diversi da quello diresidenza, domicilio o abitazione;
e.negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di1 frequentatore per struttura complementare.
2) l’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Emilia-Romagna ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Emilia-Romagna, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale;
3) le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensidell’art. 4, del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13, della L. n. 689/1981;
4) la presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
5) la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.