Accesso Civico

accesso civico semplice e generalizzato

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ACCESSO CIVICO

L'accesso civico, disciplinato all'art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013, consente a chiunque di verificare, attraverso il sito web istituzionale del Comune di Casalfiumanese, sia il corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione, sia le finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell’Amministrazione Comunale.

La richiesta non deve essere motivata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione (art. 5, al comma 3) e può essere redatta utilizzando i modelli allegati.

 ESCLUSIONI

L’accesso è escluso laddove si tratti di tutelare la riservatezza dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, situazioni di disagio economico - sociale, condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali, oppure la tutela di interessi pubblici quali la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; la sicurezza nazionale, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati di cui all’art 5 bis del D. Lgs. n. 33/2016.

 TIPOLOGIE DI ACCESSO

a) Se l’accesso civico ha ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, la richiesta deve essere presentata con e-mail all’indirizzo comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it, al Responsabile per la trasparenza (utilizzando il modello A), che la inoltra al Responsabile di Area competente, il quale, previa istruttoria, provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, alla pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, o comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicandone il relativo collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile di Area competente indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

b) Negli altri casi, l’istanza di accesso civico (c.d. generalizzato), che incontra un limite nella tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e nel rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3 del D. Lgs. n.33/2013), va indirizzata:

- direttamente all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

- all’Ufficio Protocollo, come indicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale (utilizzando il modello B).

 INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA

La richiesta di accesso civico è inammissibile laddove l’oggetto della stessa sia troppo vago o generico, tale da non permettere di identificare la documentazione che interessa, oppure la predetta domanda risulti manifestamente irragionevole. Resta comunque ferma la possibilità per il Comune di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico, identificando i dati, le informazioni o i documenti ai quali si desidera accedere.

 TUTELA DEI CONTROINTERESSATI

L'Ufficio procedente, se sono coinvolti soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, D. Lgs. n. 33 del 2013, è tenuto a dare comunicazione agli stessi l'istanza per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza di PEC, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione scritta alla richiesta di accesso, preferibilmente per via telematica, specificando il concreto pregiudizio che ritengono di subire a seguito dell'accesso civico (modello C).

Decorso il suddetto termine, l'Ufficio provvede sulla richiesta.

 RIESAME

In caso di rifiuto, ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere (utilizzando il modello D) al Segretario Comunale, titolare del potere sostitutivo, per il riesame della istanza, che viene deciso con provvedimento motivato entro venti giorni.

 RICORSO

Avverso la decisione dell’Ufficio competente o, nel caso di richiesta di riesame di cui al punto 3, avverso quella del Segretario Comunale, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con le modalità di cui al comma 7 dell’art. 5 del D. Lgs. n.33/2016.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico Regionale (e - mail: difensorecivico@regione.emilia-romagna.it), via PEC all'indirizzo difensorecivico@postacert.emilia-romagna.it: in questo caso i termini per proporre ricorso al Tribunale Amministrativo sono interrotti, ai sensi del comma 8 dell’art.5 del D.Lgs. n.33/2016.

In caso di accoglimento della domanda di accesso civico, il controinteressato può presentare richiesta di riesame o presentare ricorso al Difensore Civico Regionale con le modalità sopra indicate.

Nei procedimenti in materia di accesso le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza di un difensore, ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. n. 104/2010.

pubblicato 08/01/2018 13:55, ultima modifica 08/01/2018 14:01
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